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Ispettorato del lavoro.

Organo periferico del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Costituito da Ispettorati generali e provinciali e da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma, ha il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato e sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera; di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; di rilevare le condizioni tecniche e igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi devono astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici o dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.