Organo periferico del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Costituito da Ispettorati generali e provinciali e da un Ispettorato medico
centrale avente sede in Roma, ha il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte
le leggi sul lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato un lavoro
salariato o stipendiato e sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; di
vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed
igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera; di esercitare le funzioni di
tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale; di rilevare le condizioni tecniche e igieniche delle singole
industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le
condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e le conseguenze degli
infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente
interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle
condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole
attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni,
indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale. Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a
cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi,
sono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi hanno facoltà di visitare in
ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli
opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza,
nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti; non di meno
essi devono astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non
siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda,
sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere
violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale
sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici o dei medici di fabbrica,
quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori
d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle
penalità derivanti dalle contravvenzioni.